Spiegazioni sui contributi alle spese di applicazione, per il perfezionamento professionale e sui contributi base nel ramo svizzero della tecnica della costruzione
Tutti i datori di lavoro e i lavoratori versano i seguenti contributi:
a) Contributi a carico dei lavoratori:
- Contributo alle spese di applicazione mensile di CHF 20.-
- Contributo per il perfezionamento professionale mensile di CHF 5.-
- Totale mensile CHF 25.-
Il contributo viene detratto mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salariale.
b) Contributi a carico dei datori di lavoro:
- Contributo alle spese di applicazione mensile di CHF 20.- per ogni lavoratore
- Contributo per il perfezionamento professionale mensile di CHF 5.- per ogni lavoratore
- Totale di CHF 25.- al mese
- Contributo base supplementare di CHF 240.- l'anno ovvero di CHF 20.- il mese
Avvertenza:
1. Il pagamento dei contributi in oggetto non comporta un'affiliazione dei
datori di lavoro o dei lavoratori rispettivamente ad un'associazione
padronale o ad un sindacato.
2. Il contributo alle spese di applicazione, per il perfezionamento
professionale e il contributo base vengono riscossi per coprire:
a) i costi di esecuzione della CCL;
b) le spese d'applicazione comune della CCL
c) le misure a favore della sicurezza del lavoro e della protezione
della salute;
d) le attività nell'ambito della formazione e del perfezionamento
professionale;
e) i costi per l'amministrazione del segretariato.
Per le aziende associate alla suissetec, i contributi alle spese di applicazione, per il perfezionamento professionale e i contributi base sono compresi nella quota d'associazione. Per ragioni tecniche relative alla riscossione, i contributi alle spese di applicazione e per il perfezionamento professionale vengono dedotti dal salario di tutti i lavoratori. Ai lavoratori membri dei sindacati firmatari tali contributi vengono rimborsati dalle relative organizzazioni dietro presentazione dell'attestazione di avvenuta detrazione dal salario.
Si rinvia agli artt. 16 e 20 nonché all'Appendice 2 alla convenzione collettiva di lavoro (CCL).