Spiegazioni sui contributi alle spese di applicazione, per il perfezionamento professionale e sui contributi base nel ramo svizzero della tecnica della costruzione

Tutti i datori di lavoro e i lavoratori versano i seguenti contributi:

a)     Contributi a carico dei lavoratori:

  • Contributo alle spese di applicazione mensile di CHF 20.-
  • Contributo per il perfezionamento professionale mensile di CHF 5.-
  • Totale mensile CHF 25.-

Il contributo viene detratto mensilmente direttamente dal salario del lavoratore e deve figurare chiaramente nel conteggio salariale.

b)     Contributi a carico dei datori di lavoro:

  • Contributo alle spese di applicazione mensile di CHF 20.- per ogni lavoratore
  • Contributo per il perfezionamento professionale mensile di CHF 5.- per ogni lavoratore
  • Totale di CHF 25.- al mese
  • Contributo base supplementare di CHF 240.- l'anno ovvero di CHF 20.- il mese

Avvertenza:

1.     Il pagamento dei contributi in oggetto non comporta un'affiliazione dei   
        datori di lavoro o dei lavoratori rispettivamente ad un'associazione 
        padronale o ad un sindacato.

2.     Il contributo alle spese di applicazione, per il perfezionamento
        professionale e il contributo base vengono riscossi per coprire:

a) i costi di esecuzione della CCL;
        b) le spese d'applicazione comune della CCL
        c) le misure a favore della sicurezza del lavoro e della protezione
            della salute;
       d) le attività nell'ambito della formazione e del perfezionamento  
           professionale;
       e) i costi per l'amministrazione del segretariato.

Per le aziende associate alla suissetec, i contributi alle spese di applicazione, per il perfezionamento professionale e i contributi base sono compresi nella quota d'associazione. Per ragioni tecniche relative alla riscossione, i contributi alle spese di applicazione e per il perfezionamento professionale vengono dedotti dal salario di tutti i lavoratori. Ai lavoratori membri dei sindacati firmatari tali contributi vengono rimborsati dalle relative organizzazioni dietro presentazione dell'attestazione di avvenuta detrazione dal salario.

Si rinvia agli artt. 16 e 20 nonché all'Appendice 2 alla convenzione collettiva di lavoro (CCL).