- Modifica parziale del CCL della tecnica della costruzione (DFO dal 01.10.2022), 0.5 MB
- CCL tecnica della construzione a partire da 2019 (DFO dal 1.2.2019), 2 edizione, gennaio 2022, 1.5 MB
- CCL tecnica della costruzione a partire da 2019 (DFO dal 1.2.2019), 4.4 MB
- CCL tecnica della costruzione a partire da 2014 (DFO dal 1.2.2014), 2 edizione, settembre 2015, 3.7 MB
- Prospetto d'informazione CCL, 0.8 MB
Convenzione collettiva di lavoro (CCL)
La CCL nel ramo svizzero della tecnica della costruzione รจ valida per tutti i lavoratori e i datori di lavoro della Svizzera ad eccezione dei Cantoni GE, VD e VS.
Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)
Le associazioni padronali e le associazioni dei lavoratori (parti sociali) negoziano e stipulano una CCL con una determinata durata. Con la stipula di una CCL, le parti sociali fissano nel loro ramo professionale condizioni di lavoro disciplinate e allโavanguardia. Dallโentrata in vigore della CCL, tutte le aziende affiliate allโassociazione padronale e tutti i lavoratori iscritti allโorganizzazione dei lavoratori devono attenersi alle disposizioni della CCL.
Affinchรฉ valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce alla CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo dโapplicazione della CCL (anche quelle non affiliate allโassociazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera e per le agenzie di prestito del personale. La DFO introduce quindi una paritร di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.
Affinchรฉ valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce alla CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo dโapplicazione della CCL (anche quelle non affiliate allโassociazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera e per le agenzie di prestito del personale. La DFO introduce quindi una paritร di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.