Convenzione collettiva di lavoro (CCL)

Dichiarazione di forza obbligatoria (DFO)

Le associazioni padronali e le associazioni dei lavoratori (parti sociali) negoziano e stipulano una CCL con una determinata durata. Con la stipula di una CCL, le parti sociali fissano nel loro ramo professionale condizioni di lavoro disciplinate e allโ€™avanguardia. Dallโ€™entrata in vigore della CCL, tutte le aziende affiliate allโ€™associazione padronale e tutti i lavoratori iscritti allโ€™organizzazione dei lavoratori devono attenersi alle disposizioni della CCL.

Affinchรฉ valgano le stesse disposizioni minime per tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro, su richiesta delle parti sociali e previo esame del SECO, il Consiglio federale conferisce alla CCL il carattere obbligatorio generale (DFO). Con la dichiarazione di forza obbligatoria (DFO), tutte le aziende assoggettate al campo dโ€™applicazione della CCL (anche quelle non affiliate allโ€™associazione padronale) devono attenersi alle disposizioni minime in materia di salari e orario di lavoro contemplate dal contratto. Tali disposizioni valgono anche per le aziende estere che eseguono lavori in Svizzera e per le agenzie di prestito del personale. La DFO introduce quindi una paritร  di condizioni per tutte le parti interessate, scongiurando il dumping sociale e salariale.