- promuove la collaborazione fra le parti contraenti
- vigila sull'applicazione e sull'esecuzione della convenzione collettiva di lavoro (controlli e sanzioni in caso di violazioni contrattuali) tenendo conto della protezione dei dati
- si occupa delle trattative salariali e contrattuali
- promuove la formazione di base e il perfezionamento
- organizza ed emana istruzioni amministrative
- organizza e incassa i contributi previsti dalla CCL
Il Consiglio federale ha conferito il carattere obbligatorio generale (DFO) a singole disposizioni della convenzione. Si rinvia all'Appendice 5 alla CCL.